Lo statuto

STATUTO COOP CONSUMO di DRUENT

SOMMARIO
TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 Denominazione
Art. 2 – Durata e adesioni

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico
Art. 4 - Oggetto sociale

TITOLO III SOCI

Art. 5 - Soci cooperatori
Art. 6 - Domanda di ammissione
Art. 7 - Obblighi del socio
Art. 8 - Diritti dei soci
Art. 9 - Perdita della qualità di socio
Art. 10 - Recesso del socio
Art. 11 - Esclusione
Art. 12 - Liquidazione
Art. 13 - Morte del socio
Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati
Arti. 15 - Ristorni

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 - Elementi costitutivi
Art 17 - Caratteristiche delle quote
Art. 18 - Bilancio di esercizio

TITOLO V RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 19 - Decisioni dei soci
Art. 20 - Assemblee
Art. 21 - Costituzione e quorum deliberativi
Art. 22 - Votazioni
Art. 23 - Voto
Art. 24 - Presidenza dell’Assemblea
Art. 25 – Amministrazione
Art. 26 - Organo di controllo

TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Scioglimento anticipato
Art. 28 - Devoluzione patrimonio finale
Art. 29 - Regolamenti

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 Denominazione
E' costituita, con sede nel Comune di DRUENTO, la Società cooperativa denominata “Società
cooperativa di consumo di Druent” .
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che
all’estero, nei modi e termini di legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti
attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative,
nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la
disciplina cooperativistica.

Art. 2 – Durata e adesioni
La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione
dell'assemblea.
TITOLO II SCOPO – OGGETTO
Art. 3 - Scopo mutualistico
La cooperativa assolve la funzione sociale di difesa del potere di acquisto dei soci perseguendo lo
scopo mutualistico di fornire a questi ultimi beni e servizi, in coerenza con il proprio oggetto
sociale, alle condizioni più favorevoli offerte dal mercato.
La cooperativa si propone pertanto di:
- giovare all’economia domestica dei soci
- di migliorare le condizioni morali e materiali dei soci e delle loro famiglie
- di fornire ai soci un luogo d’incontro e ricreazione
- di collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
La cooperativa potrà proporsi anche eventualmente lo scopo di esercitare la mutua assistenza i soci
nel campo sanitario, secondo regolamento che sarà approvato dell’assemblea, compiere tutte le
operazioni commerciali ed industriali attinenti allo scopo sociale.
Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di
trattamento tra i soci cooperatori.
La Cooperativa inoltre avrà cura che l’immobile costruito con lo sforzo ed il sacrificio di
generazioni di soci cooperatori sia mantenuto in perfetta efficienza al fine di corrispondere ai soci
locali accoglienti dove poter svolgere attività culturali e ricreative e coltivare i rapporti di solidarietà
e di reciproco sostegno.
Art. 4 - Oggetto sociale
La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:
a) l’acquisto e la successiva distribuzione e vendita ai soci di generi di consumo, prodotti ed
articoli di qualsiasi natura e tipo
b) la promozione, la cura, l'organizzazione e la gestione di attività culturali, ricreative, sportive
e mutualistiche rivolte ai soci ed alle loro famiglie
Per provvedere alle attività indicate nei precedenti commi la cooperativa potrà fra l’altro:
1. gestire spacci per la distribuzione ai soci di generi alimentari, prodotti ed articoli di altra
natura, o gestire trattorie, mense, bar e mescite sociali.
2. gestire magazzini, laboratori ed impianti per la diretta conservazione, produzione,
manipolazione e trasformazione di generi di consumo, merci, prodotti ed articoli necessari
all’approvvigionamento ed assortimento delle gestioni sociali
Qualora non sia possibile erogare direttamente parte dei servizi elencati, la cooperativa potrà
affidarne la gestione a terzi non soci, presso i locali costituenti la sede sociale. Al verificarsi di tale
circostanza il Consiglio d’Amministrazione vigilerà affinché i soggetti gestori abbiano la massima
cura dei locali ed i prezzi di vendita praticati ai soci siano coerenti con gli scopi sociali perseguiti
dalla cooperativa.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione
degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e
non di collocamento sul mercato.
La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale,
secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale
attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente
vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
La cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’articolo 2545-septies
del codice civile.
TITOLO III SOCI
Art. 5 - Soci cooperatori
Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci tutte le persone fisiche:
- aventi la capacità di agire, maggiorenni e di buona condotta morale
L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva
partecipazione del socio all’attività economica della cooperativa; l’ammissione deve essere coerente
con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione
alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della
cooperativa, svolgano un’attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della
cooperativa stessa. A tal fine, l’organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati
economici in cui operano i soci, nonchè le loro dimensioni imprenditoriali
Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone
giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette
alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con
quelli della cooperativa.
Art. 6 - Domanda di ammissione
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’organo amministrativo domanda
scritta che dovrà contenere:
a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della
cooperativa;
c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere
inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli
organi sociali;
Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in
sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell’ente, la sede
legale, l’oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed
il codice fiscale ed allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi
all’originale dal Presidente dell’ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l’estratto
autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall’organo statutariamente
competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei
Regolamenti della Cooperativa.
L’organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente
articolo 5 e l’inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro
sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale
sociale.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e verrà annotata, a cura degli
amministratori, nel libro dei soci dopo il versamento rateale, in tre anni, della quota minima prevista
per legge.
Qualora l’accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti
dall’articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l’obbligo per la cooperativa di
applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare
l’assemblea per la modificazione dello statuto.
In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli
amministratori nel libro dei soci dopo che l’assemblea abbia proceduto alla modificazione dello
statuto.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta
giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro
sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci
l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella dell’organo amministrativo, quest’ultimo è tenuto a
recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data
dell’assemblea stessa.
L’organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte
con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Art. 7 - Obblighi del socio
I soci sono obbligati:
a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dalla delibera di
ammissione
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate
dagli organi sociali.
c) Il socio è inoltre tenuto a comunicare in forma scritta entro 30 giorni l’avvenuta variazione
dei propri recapiti.
Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.
Art. 8 - Diritti dei soci
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori
notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro
fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.
La richiesta di consultazione delle documentazioni dovrà essere fatta per iscritto e soddisfatta dagli
amministratori entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Art. 9 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:
1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da
persona fisica.
Art. 10 - Recesso del socio
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.
Spetta all’organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso,
se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata
comunicazione al socio.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla
comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all’interessato
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 11 – Esclusione
L'esclusione sarà deliberata dall’organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei
confronti del socio:
a) che perda i requisiti per l’ammissione alla cooperativa;
b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la
prosecuzione del rapporto;
c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale
sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che
comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
e) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o
comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell’oggetto sociale;
f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino
l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di
esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.
g) che sia reso irreperibile, omettendo di segnalare l’avvenuta variazione dei propri recapiti, e
non abbia partecipato alle attività della cooperativa.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può ricorrere atermini di legge.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli
Amministratori.
Art. 12 – Liquidazione
I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente
versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 15 e 19, lettera c), la cui
liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo
sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel
patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi
dell’articolo 2545-quinquies del codice civile.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo
articolo 15, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine
massimo di (cinque) anni.
Art. 13 - Morte del socio
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso
delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al
precedente articolo 12.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione
del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli
aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di
fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella
partecipazione del socio deceduto. L’ammissione sarà deliberata dall’Organo amministrativo,
previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In
mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 12.
Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati
I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota
versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento
del rapporto sociale è divenuto operativo.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con
deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.
Arti. 15 - Ristorni
L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell’organo amministrativo, in
materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla
normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli
scambi mutualistici in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento, il quale, in via
generale, dovrà considerare il valore dei beni acquistati e dei servizi fruiti dal socio consumatore.
L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
a. in forma liquida;
b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote
TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 16 - Elementi costitutivi
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci
ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti
stabiliti dalla legge;
b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’articolo 19 e con il valore delle quote
eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
c. dalla riserva straordinaria;
d. da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e,
conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.
Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori
durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.
Art 17 - Caratteristiche delle quote
Le azioni sociali sono nominative, non possono essere cedute nemmeno ad altro socio, con effetto
verso la società.
Art. 18 - Bilancio di esercizio
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio,
previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni
di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c., certificate dall’organo amministrativo in sede di
relazione sulla gestione.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e
delle modalità previste dal precedente articolo 15 e, successivamente sulla distribuzione degli utili
annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11
della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7
della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non
superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell’art. 16.
Gli importi destinati all’erogazione del ristorno, all’incremento delle riserve aventi natura
indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione
del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.
TITOLO V RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
Art. 19 – Assemblea dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché
sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del
numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2) la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo;
3) ove previsto dalla legge, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; nel
caso non siano previsti i sindaci nomina comunque un collegio di N° 3 revisori dei conti scelti fra i
soci.
4) le modificazioni dell’atto costitutivo;
5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7) l’approvazione dei regolamenti interni;
8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le
modalità previste dall’articolo 2479-bis del codice civile.
Art. 20 – Modalità di convocazione
La convocazione dell’Assemblea dovrà farsi mediante avviso contenente l’ordine del giorno da
affiggersi in modo visibile nella bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l’adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della
seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
Inoltre la convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi mediante avviso scritto da inviare via posta,
o via fax, ad ogni socio almeno 8 giorni prima dell’adunanza,
Art. 21 - Costituzione e quorum deliberativi
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati
la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci
intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6, 7 e 8
del precedente articolo 19, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
soci aventi diritto al voto.
In mancanza dell'adempimento delle formalità esplicate al precedente articolo, l'Assemblea si
reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e
siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati.
Art. 22 – Votazioni
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa
deliberazione dell'Assemblea.
Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.
Art. 23 – Voto
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90
giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i
soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all’ammontare della quota
sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.
I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea,
hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da un altro socio avente diritto al
voto.
Ad ogni socio non possono essere conferite più di 5 deleghe.
Art. 24 - Presidenza dell’Assemblea
L'Assemblea è presieduta da Presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza dalla
persona designata col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario. La nomina del segretario non ha luogo quando il
verbale è redatto da un notaio.
Art. 25 – Amministrazione
La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno 5 membri,
il loro numero può essere maggiore ( in ogni caso sempre dispari), fino ad un massimo di 15, su
decisione dei soci in sede di nomina.
Gli amministratori restano in carica per tre anni.
Gli amministratori possono essere rieletti.
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal
momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidentei.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni
degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su
cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori
La convocazione, recante l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione, deve essere
spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo
idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e,
in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza
comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se
nominati.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva
della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei
voti dei presenti. In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi è risolutivo il voto del Presidente,
nelle votazioni segrete la parità implica che la proposta si intenda respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se
nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione della cooperativa. In sede di
nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Pertanto
spetta tra l’altro al consiglio curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea:
- formulare i bilanci, compilare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea
- stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- conferire procure sia generali che speciali
- assumere e licenziare il personale delle società fissandone le retribuzioni e le mansioni
- dare adesione della società ad organismi consortili, deliberare circa l’ammissione, il recesso,
l’esclusione dei soci, compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione che , comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli per legge o
per il fatto sociale riservati all’assemblea.
Gli amministratori relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri
seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare
riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono
intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo
2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai
consiglieri delegati, se nominati.
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei
modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla
decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del
Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la
remunerazione degli stessi è stabilita dall’organo amministrativo, sentito il parere del collegio
sindacale, se nominato.
Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri N° 3 revisori dei conti.
I Revisori dei conti avranno libero accesso ai libri sociali ed alla documentazione amministrativa
ogni qualvolta lo richiedano.
I Revisori dovranno verificare la corretta tenuta dei libri sociali e la gestione finanziaria
confrontando la corretta registrazione delle pezze giustificative degli incassi e delle spese.
Art. 26 - Organo di controllo
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa
procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti
dall’assemblea.
Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero
della Giustizia.
L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso.
I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro che
si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 c.c.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di
revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale , sentito l’interessato.
In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I
sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l’integrazione del collegio, da adottarsi su
iniziativa dell’organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme
con quelli in carica.
Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con
riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai
sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria
responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia
non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399,
c.c. L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci
l'accesso a informazioni riservate.
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti
del cod. civ.
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti
nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito
della prevalenza mutualistica.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni
del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere
prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 27 - Scioglimento anticipato
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i
poteri.
Art. 28- Devoluzione patrimonio finale
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà
devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a
norma del precedente art. 18, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11
della legge 31.01.92, n. 59.
Art. 29 – Regolamenti
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la
Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica,
l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente
all'approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie